Gli utenti del Servizio MAC per la Lettura. all'atto della registrazione dichiarano di essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • Classificazione di minorazione visiva come indicato dalla Legge 3 aprile 2001, n. 138"Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001, n. 93) 

Di seguito si riportano le definizioni, come indicato nella Legge 3 aprile 2001, n. 138.

Si definiscono ciechi totali:

  • coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi
  • coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore
  • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento

Si definiscono ciechi parziali:

  • coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
  • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento

Si definiscono ipovedenti gravi:

  • coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
  • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento

Si definiscono ipovedenti medio-gravi:

  • coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
  • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento

Si definiscono ipovedenti lievi:

  • coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione
  • coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento

 

Inoltre gli iscritti al Servizio dichiarano di rispettare la normativa vigente in materia di diritto d'autore.

  • Il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali 14 novembre 2007, n. 239, intitolato “Regolamento attuativo dell’articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d’autore” (pubblicato in G. U. n. 295 del 20 dicembre 2007) ha stabilito che sono consentite, per uso personale, alle persone con disabilita’ sensoriale, la cui situazione sia stata accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la riproduzione di opere e materiali protetti dalla legge o l’utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, nel rispetto dei fini e nei limiti consentiti dalla legge sul diritto d’autore. Si rammenta che ai sensi della normativa vigente (art. 71-bis, Legge 22 aprile 1941 n. 633) la riproduzione e l'utilizzazione di opere e materiali protetti dal diritto d'autore da parte di persone con disabilità sensoriale sono consentite solo per uso personale purché direttamente collegate alla disabilità stessa, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dalla disabilità.

Il MAC declina ogni responsabilità per eventuali usi difformi del Servizio. Qualora il MAC dovesse accertare e/o avere notizia di un uso del materiale protetto da diritto d'autore scaricato dai propri archivi, in violazione di quanto previsto dall'art. 71 bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633, potrà a sua insindacabile discrezione sospendere e/o revocare immediatamente la registrazione.